I prossimi 22 e 23 marzo si decide se i giudici restano davvero liberi di controllare chi governa o se l’equilibrio tra i poteri dello Stato verrà indebolito. È una scelta che tocca il lavoro, le libertà civili, le garanzie costituzionali.
Il referendum costituzionale non prevede quorum: vincerà chi riuscirà a portare più persone a votare.
Per questo abbiamo aderito al Comitato per il NO di Magenta e con altre forze politiche, delle associazioni e della società civile abbiamo costruito una campagna informativa ampia, partecipata e diffusa per far vincere il NO.
Durante il mese di marzo siamo stati presenti la domenica mattina in Piazza Liberazione, il lunedì mattina al mercato e abbiamo realizzato volantinaggio davanti all’Ospedale Fornaroli e davanti alla Stazione ferroviaria.
Insieme al Comitato del “NO” abbiamo contribuito all’organizzazione di un importante momento di confronto che si è tenuto lunedì 9 marzo all’Ideal Magenta in Viale Piemonte, 10, per ribadire e approfondire le motivazioni del “NO”.
Le ragioni del NO sono state illustrate da tre autorevoli giuristi: Simonetta Scirpo Giudice del Tribunale di Milano, Avv. Roberta Valmachino di Avvocati per il NO, Edmondo Bruti Liberati già Procuratore della Repubblica di Milano e Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati.
Una sala quella dell’Ideal gremita di tante persone e tanti giovani che hanno seguito attenti, partecipi e interessati gli interventi dei tre giuristi che con la loro analisi hanno aiutato a comprendere i punti critici della riforma e i motivi che stanno alla base della scelta di votare NO.
A margine dell’evento abbiamo intervistato Edmondo Bruti Liberati ex Procuratore della Repubblica a Milano. Con lui abbiamo analizzato alcuni punti critici della proposta di riforma. In questo video spiega perché votare NO:
Le più importanti motivazioni per il NO
Vediamole in dettaglio:
1. Com’è oggi: un solo Csm e una sola carriera
Attualmente esiste un unico Consiglio superiore della magistratura, organo di rilievo costituzionale che garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati.
È presieduto dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte di diritto il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale presso la Cassazione.
Gli altri componenti sono 30 consiglieri:
– 20 togati, scelti tra i magistrati e eletti dai magistrati stessi,
– 10 laici, eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
Sul piano delle funzioni, al Csm oggi spettano: assunzioni, trasferimenti, assegnazioni, promozioni e provvedimenti disciplinari.
Esiste tutela concreta dell’inamovibilità dei magistrati, che non possono essere spostati o rimossi se non per decisione del Consiglio, con le garanzie previste dall’ordinamento.
La Costituzione – com’è attualmente – considera magistrati togati e magistrati laici appartenenti a un unico ordine, distinguendoli “soltanto per diversità di funzioni”. Giudici e pubblici ministeri seguono quindi una carriera tendenzialmente unitaria, con possibilità (oggi molto limitate) di passare da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, una sola volta entro 10 anni dalla nomina e devono cambiare distretto.
Questo comporta che ad esempio un PM se cambia funzione non potrà mai trovarsi a giudicare le cause di cui si era occupato o avrebbe potuto occuparsi come PM. (Legge Cartabia)
2. Che cosa cambia: due carriere e due Csm
La riforma modifica l’articolo 104 della Costituzione, precisando che la magistratura è composta da:
– magistrati della carriera giudicante (i giudici),
– magistrati della carriera requirente (i pm).
La novità principale è che fin dall’ingresso in magistratura occorrerà optare per una delle due carriere e la scelta sarà definitiva, senza più la mobilità tra funzioni.
Di conseguenza, l’attuale Csm viene “sdoppiato” in:
– un Csm della magistratura giudicante,
– un Csm della magistratura requirente.
Entrambi:
sono presieduti dal Presidente della Repubblica;
hanno come membro di diritto, rispettivamente, il primo presidente della Cassazione (per i giudici) e il procuratore generale della Cassazione (per i pm).
La composizione cambia radicalmente:
– i laici saranno sorteggiati da una lista di giuristi (professori e avvocati) predisposta dal Parlamento;
– i togati saranno estratti a sorte tra i magistrati che possiedono i requisiti stabiliti da una legge ordinaria.
Ogni Consiglio sarà formato per un terzo da laici e per due terzi da togati, resterà in carica quattro anni e i suoi membri non potranno essere nuovamente sorteggiati per il mandato successivo.
Le competenze dei due Csm restano quelle di governo della carriera dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni, conferimenti di funzioni. Perdono invece la competenza disciplinare.
3. L’Alta Corte disciplinare
Il potere disciplinare viene trasferito a un organo nuovo, l’Alta Corte disciplinare, che eserciterà la giurisdizione sugli illeciti di tutti i magistrati.
La Corte sarà composta da 15 membri:
– 3 nominati dal Presidente della Repubblica;
– 3 sorteggiati da un elenco di giuristi definito dal Parlamento;
– 6 magistrati giudicanti con almeno vent’anni di anzianità e esperienza in Cassazione;
– 3 magistrati requirenti con gli stessi requisiti.
I togati saranno quindi numericamente prevalenti, ma il presidente dell’Alta Corte dovrà essere scelto tra i componenti laici, cioè tra quelli individuati dal Parlamento.
Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile.
Le decisioni dell’Alta Corte potranno essere impugnate solo davanti alla stessa Corte, che giudicherà in composizione diversa in grado d’appello.
Le sentenze non saranno ricorribili in Cassazione. Quindi i magistrati saranno gli unici “cittadini italiani” a non avere il terzo grado di giudizio.
Una legge ordinaria dovrà stabilire il catalogo degli illeciti disciplinari, il sistema delle sanzioni e la disciplina del procedimento.
Entrata in vigore e leggi attuative
La riforma prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore (quindi dopo l’eventuale via libera referendario), il Parlamento approvi le leggi attuative necessarie a rendere operativi i due nuovi Csm, l’Alta Corte disciplinare e stabilisca le regole di dettaglio sulla separazione delle carriere e sul sorteggio. Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le norme oggi in vigore su Csm, responsabilità disciplinare e ordinamento dei magistrati.
Alcune delle conseguenze e dei rischi della riforma
Chi sostiene il No ritiene che la riforma costituzionale, introducendo la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, possa incidere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’autonomia della magistratura.
Come abbiamo visto sopra, la riforma prevede:
· l’introduzione formale di due carriere distinte per giudici e pubblici ministeri;
· la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura separati;
· l’istituzione di una Alta Corte disciplinare con competenza sui procedimenti disciplinari dei magistrati;
di conseguenza va a modificare diversi articoli della Costituzione, in particolare gli artt. 102, 104 e 105.
Secondo alcune analisi critiche, questa riorganizzazione comporterebbe una moltiplicazione degli organi costituzionali e delle funzioni amministrative, con un aggravio stimato di circa 115 milioni di euro di spesa pubblica e un aumento della complessità istituzionale.
Inoltre, il nuovo sistema disciplinare affidato all’Alta Corte (composta da 15 membri di cui 3 scelti dal PdR, 3 scelti a sorteggio su una lista predisposta dal Parlamento, 3 sorteggiati tra giudici e 3 sorteggiati tra PM che abbiano almeno 20 anni di esperienza e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità) potrebbe introdurre nuovi margini di influenza del potere politico sull’ordinamento giudiziario.
Oltretutto l’Alta Corte può essere presieduta solo da un presidente membro laico (quelli nominati dal PdR e dal Parlamento) andando ad aumentare inevitabilmente il rischio di influenza politica se consideriamo che l’azione disciplinare può essere promossa anche dallo stesso Ministro della Giustizia.
Il problema non è strutturale ma organizzativo
Secondo una ampia parte della magistratura, le criticità della giustizia italiana (correnti, lentezza dei processi, inefficienze organizzative) non dipendono dall’assetto costituzionale, ma da problemi gestionali e organizzativi del sistema giudiziario.
Alcuni dati citati nel dibattito mostrano che:
· 12000 precari nel settore giustizia e mancanza di personale;
· circa il 77% dei magistrati non appartiene ad alcuna corrente;
· dopo la riforma Cartabia (art. 12, legge 71/2022) solo lo 0,3% dei magistrati ha cambiato funzione tra giudice e pubblico ministero (circa 30 su 9.000).
Questo elemento viene spesso richiamato per sostenere che la presunta “commistione” tra le due funzioni è ormai residuale nella prassi.
Inoltre, secondo molti costituzionalisti, l’attuale sistema garantisce comunque una effettiva autonomia del giudice rispetto all’accusa. Le statistiche sugli esiti dei procedimenti indicano infatti che una quota significativa dei processi non conferma le richieste del pubblico ministero: circa il 40% dei procedimenti si conclude con assoluzioni o esiti difformi dalle imputazioni iniziali richieste dal PM.
Per questo motivo, l’argomento secondo cui la separazione delle carriere sarebbe necessaria per garantire la terzietà del giudice non trova pieno riscontro nella prassi giudiziaria.
Inoltre, la separazione delle carriere comporterebbe anche percorsi formativi e professionali distinti, riducendo la tradizionale formazione comune tra giudici e pubblici ministeri che oggi contribuisce alla condivisione di una cultura giuridica orientata alla ricerca della legalità e non alla sola logica dell’accusa.
Criticità del sistema di sorteggio negli organi di autogoverno
La riforma introduce inoltre il sorteggio come criterio di selezione per una parte dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura).
Secondo alcune osservazioni critiche, il sorteggio (se applicato a incarichi istituzionali di natura permanente e di elevata responsabilità) potrebbe ridurre il livello di rappresentanza e di legittimazione democratica degli organi di governo della magistratura.
Diversamente dai casi in cui il sorteggio è già previsto nell’ordinamento (ad esempio per incarichi temporanei o per funzioni limitate a singoli procedimenti), qui esso verrebbe applicato a organi con funzioni continuative e di grande rilevanza istituzionale.
Conclusione
La questione posta dal referendum non riguarda soltanto aspetti tecnici dell’ordinamento giudiziario. Si tratta di una riforma che interviene direttamente sul modello costituzionale di magistratura delineato dall’articolo 104 della Costituzione, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Secondo i sostenitori del NO, le modifiche proposte non garantiscono automaticamente una maggiore efficienza del sistema giudiziario e potrebbero, nel lungo periodo, alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e incidere sull’autonomia del potere giudiziario, uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto.
Clicca qui: slide esplicative a cura del Partito Democratico.
Ci fa piacere condividere con voi il video realizzato dal blog “Il Naviglio” che spiega in modo semplice e chiaro cosa cambierà se dovesse passare questa riforma. Lo trovate a questo link:




